Il decreto Concorrenza ha introdotto delle modifiche all'articolo 68 del Codice dei Beni Culturali, con l'articolo 53, l'emendamento Marcucci ter intitolato “Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali”. L'emendamento va a modificare una normativa piuttosto datata, risalente al 1909, e avvicina l'Italia alla normativa europea sulla libera circolazione delle opere d'arte.
È invece libera l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre settantaanni. È a carico dell’interessato fornire al competente Ufficio di esportazione la prova della sussistenza di tali presupposti (cart. 65, comma 4 del Codice).
• AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA DEFINITIVA (art. 65, comma 4 del Codice)
Chi intende esportare opere d'arte contemporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni) dovrà attenersi al dispositivo previsto al comma 4 del Codice.
Fino ad oggi, la soglia temporale oltre la quale le opere in possesso di privati possono essere dichiarate patrimonio culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali, è fissata a 50 anni dalla data di realizzazione, e vige in caso di artista defunto. Con la nuova normativa, il vincolo temporale viene spostato a 70 anni. L'Italia si avvicina quindi alla normativa europea, che prevede invece la libera circolazione di opere d'arte dopo anche 100 anni dalla creazione.
Il ministero tuttavia mantiene la possibilità di vincolare a 50 anni le opere ritenute di eccezionale interesse culturale per il patrimonio italiano.
Per portare un'opera all'estero, creata oltre 70 anni fa da un artista non più vivente, è necessaria l'autorizzazione di uno dei 19 Uffici Esportazione, che valuta se l'opera rivesta in interesse culturale (come stabilito dal Codice dei Beni Culturali) e concede o nega il via libera entro 40 giorni. Questo sistema permetteva di tutelare la preservazione del patrimonio artistico – culturale italiano.
Per agevolare l'uscita e il rientro delle opere dal territorio nazionale, la normativa introduce un “passaporto” della durata di 5 anni. Questo, assieme al registro informatico, favorisce la libera circolazione all'estero delle opere non vincolate.
In Italia, la soglia di valore al di sotto del quale le opere possono circolare liberamente, anche dopo i 70 anni, è fissata a 13.500 euro. Al di sopra di tale valore è necessaria la licenza di esportazione per portare le opere fuori dall'Italia. Gli Uffici Esportazione e la Soprintendenza dovranno saper valutare la congruità del valore dichiarato delle opere in uscita dal paese.
In caso di autocertificazione per l'esportazione di un'opera, può intervenire l'apposito Ufficio Esportazione e vietare l'uscita dal paese, dichiarandone l'interesse culturale, anche al di sotto del limite dei 70 anni, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della certificazione.
La soglia dei 13.500 euro è la più bassa in Europa, perché il Ministero ha introdotto una soglia unica per le varie categorie di beni. Negli altri paesi le soglie sono di gran lunga più elevate: in Francia è 150.000 euro per i dipinti, in Germania è 300.000 euro, in Inghilterra 180.000 sterline.
In Italia vige la norma dell'acquisto coattivo e preventivo: se lo Stato nega l'esportazione, può acquistare l'opera al prezzo di mercato, altrimenti vieta l'esportazione in via definitiva; ciò è un danno per i venditori che vedono il valore dell'opera ridimensionarsi fino al 50%. In Francia e Inghilterra esistono norme simili di tutela, ma se lo Stato nono dovesse acquistare l'opera entro 30 mesi, deve concedere il permesso per l'uscita dal paese; in questo modo si evita di penalizzare i privati.
La normativa fiscale in Italia sembra favorire il collezionista privato “statico”, piuttosto che gli interessi degli operatori del mercato dell'arte (gallerie, case d'asta, antiquari…).
La proprietà di opere d'arte da parte di privati in Italia non genera alcuna imposizione di carattere patrimoniale. Inoltre, la cessione di opere a privati, non è soggetta all'imposta sulla plusvalenza.
Le norme fiscali in Italia sono favorevoli alla detenzione di opere d'arte da parte di privati; ciò non funziona altrettanto bene per il mercato delle opere d'arte, le cui norme non favoriscono lo sviluppo del settore. Per quanto riguarda l'imposizione sui redditi, vengono applicate le regole ordinarie per cui le variazioni delle rimanenze delle opere acquistate dalle gallerie rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell'esercizio; inoltre la cessione dei beni genera ricavi tassabili secondo le aliquote ordinarie, più alte rispetto a quelle degli altri Paesi.
La vendita di opere d'arte da parte delle gallerie è soggetta all'Iva del 22%, la quota massima applicata in Europa. Se la vendita è realizzata dall'autore o dai suoi eredi, l'opera è soggetta ad aliquota Iva del 10%. Anche l'importazione da paesi extracomunitari è soggetta a Iva del 10%, oltre ai dazi doganali.
Da questo scenario emerge un mercato dell'arte penalizzato dalle imposte, mentre viene favorito il possesso statico da parte dei privati.
© 2020 - Frame Filler Project - Tutti i diritti riservati